26/10/11

L'ESENZIONE DEL TICKET

La determinazione delle esenzioni dal pagamento del ticket sanitario è diversa a seconda della regione ed  è soggetta a variazioni nel tempo.

Ad esempio in Lombardia, attualmente, tutti i minori di 14 anni sono esenti dal pagamento del ticket, senza vincoli di reddito (cod. esenzione E11).

A livello nazionale sono esenti i minori di 6 anni con reddito familiare lordo non superiore a 36.151,98 euro (cod. esenzione E01).

Sono esenti dal pagamento del ticket gli invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza.

Per gli altri, nelle regioni in cui le visite ortopediche sono soggette a pagamento è possibile ottenere l'esenzione in questo modo:

  • alla prima visita ortopedica presso l'ospedale ci si fa rilasciare un certificato indicante la patologia. Il codice di esenzione dovrebbe essere il codice generico relativo ai deficit fisici:
    051 SOGGETTI NATI CON CONDIZIONI DI GRAVI DEFICIT FISICI, SENSORIALI E NEUROPSICHICI;
  • si porta la documentazione all'ASL di residenza, che rilascia un attestato di esenzione, recante il codice della patologia; la regione può fissare un termine di validità per l'esenzione (ad esempio 4 anni) o concederla senza limiti di tempo;
  • si ha diritto all'esenzione solo per le analisi, gli accertamenti diagnostici e i farmaci strettamente correlati alla patologia (sostanzialmente per le visite ortopediche). Le impegnative devono necessariamente riportare il codice di esenzione di tre cifre indicato nell'attestato di esenzione (051); in mancanza di tale codice non si potrà usufruire dell'esenzione.